Cambogia, violazione dei diritti umani e revoca del regime speciale

Il Regno di Cambogia beneficia delle preferenze tariffariepreviste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, a norma dell’articolo 1, par 2, del regolamento UE n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate. Le preferenze tariffarie concesse a norma di tale regolamento possono essere revocate temporaneamente, del tutto o in parte, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti dalle convenzioni di ONU e ILO.

Se la Commissione ritiene che esistano sufficienti motivi tali da giustificare la revoca temporanea delle suddette preferenze, essa ha la possibilità di adottare un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 39, par 2, del regolamento precedentemente menzionato. Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 29 Gennaio 2019.

Dalle informazioni analizzate sono state riscontrate violazioni gravi e sistematiche, in particolare:

  • il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
  • la Convenzione riguardante l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
  • il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

 

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L’avviso di apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, riportato nell’allegato della decisione di esecuzione della Commissione dell’11 Febbraio 2019, è stato approvato. Questa la conseguenza diretta dopo l’analisi dell’allegato VIII ( reg UE n. 978/2018), il quale contiene un elenco delle convenzioni essenziali sui diritti umani e sul diritto del lavoro delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione internazionale del lavoro. L’articolo 19, paragrafo 1, del suddetto regolamento, prevede, in caso di gravi e persistenti violazioni dei principi inseriti nell’allegato VIII parte A, la revoca temporanea del regime speciale: quindi anche l’impossibilità di godere dei benefici che questo regime consente nelle operazioni di import e di export.

Sono stati riscontrati da parte della Commissione motivi sufficienti a giustificare l’apertura della procedura di revoca temporanea prevista dall’articolo 1, par. 2, del regolamento UE n. 978/2012. L’avviso di apertura della procedura è pubblicato nell’allegato della precedentemente citata decisione, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 12 Febbraio 2019.

Inizierà quindi un periodo di monitoraggio e valutazione, durante il quale la Commissione provvederà a a seguire minuziosamente la situazione nel paese beneficiario interessato, ovvero la Cambogia, per un periodo di sei mesi a decorreredalla data di pubblicazione del suddetto avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La procedura dovrà inoltre concludersi entro 12 mesi. La Commissione offre al paese beneficiario ogni opportunità di collaborare durante il periodo di monitoraggio e valutazione. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo, la Commissione presenterà al paese beneficiario una relazione sulle proprie risultanze e conclusioni, alle quali potranno essere presentate osservazioni entro il mese successivo.